Finanziamento con scrittura non autenticata da registrare in caso d’uso
Lo chiarisce la Corte di Cassazione, ma non considera che si trattava di un finanziamento infruttifero
Nella sentenza n. 24268 depositata ieri, la Cassazione ricorda alcuni importanti postulati in tema di registrazione del contratto ed alternatività IVA-registro. Il principio generale enunciato dalla Corte potrebbe essere così riassunto: in tema di imposta di registro, a norma dell’art. 5 del DPR 131/86, sono soggetti a registrazione in caso d’uso gli atti redatti con scrittura privata non autenticata, contenenti solo disposizioni soggette ad IVA.
Facendo applicazione del principio su enucleato al caso particolare, la Corte afferma che vada registrata solo in caso d’uso la scrittura privata non autenticata avente ad oggetto un finanziamento esente da IVA.
Infatti, spiega la Corte, il finanziamento, pur ricadendo nell’ambito di applicazione dell’IVA in quanto prestazione ...
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