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CONTABILITÀ

Derivati di copertura nei bilanci 2015 col criterio per le attività/passività coperte

La valutazione dell’elemento coperto guida e indirizza la valutazione dello strumento derivato

/ Fabrizio BAVA, Donatella BUSSO e Alain DEVALLE

Sabato, 23 gennaio 2016

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Come già evidenziato su Eutekne.info, nei bilanci al 31 dicembre 2015 l’iscrizione dei derivati deve seguire ancora le regole risultanti dalla disciplina ante DLgs. 139/2015, che trova, invece, applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016. Detto questo, in questa sede sarà oggetto di analisi il comportamento da adottare nel bilancio in chiusura ai fini della contabilizzazione dei derivati di copertura.

I riferimenti per la contabilizzazione dei derivati nel bilancio redatto secondo il codice civile non sono molti. La previgente versione dell’OIC 19 stabiliva che alle operazioni “fuori bilancio” relative a contratti derivati su titoli, valute, tassi di interesse e indici di Borsa, considerate operazioni di copertura, si devono applicare i medesimi criteri di valutazione

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