Derivati di copertura nei bilanci 2015 col criterio per le attività/passività coperte
La valutazione dell’elemento coperto guida e indirizza la valutazione dello strumento derivato
Come già evidenziato su Eutekne.info, nei bilanci al 31 dicembre 2015 l’iscrizione dei derivati deve seguire ancora le regole risultanti dalla disciplina ante DLgs. 139/2015, che trova, invece, applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016. Detto questo, in questa sede sarà oggetto di analisi il comportamento da adottare nel bilancio in chiusura ai fini della contabilizzazione dei derivati di copertura.
I riferimenti per la contabilizzazione dei derivati nel bilancio redatto secondo il codice civile non sono molti. La previgente versione dell’OIC 19 stabiliva che alle operazioni “fuori bilancio” relative a contratti derivati su titoli, valute, tassi di interesse e indici di Borsa, considerate operazioni di copertura, si devono applicare i medesimi criteri di valutazione
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