Deceduto l’amministratore, la deducibilità del costo da reato «rivive»
Il dettato normativo richiama l’art. 157 c.p., quindi l’estinzione rileva solo se concerne la prescrizione
L’art. 14 comma 4-bis della L. 537/93 stabilisce che, in linea di principio, non sono ammessi in deduzione i costi riconducibili a delitto non colposo, per i quali il Pubblico Ministero abbia esercitato l’azione penale.
Poi, se il contribuente/imputato viene assolto, spetta il rimborso delle imposte pagate in eccesso per la mancata deduzione del costo stesso.
Rileviamo che, in futuro, l’applicazione della norma potrà essere “rafforzata”, siccome, ai sensi dell’art. 1 comma 141 della L. 208/2015 (che ha modificato l’articolo indicato), sussiste l’obbligo, a carico degli organi inquirenti (ad esempio, polizia giudiziaria), di trasmettere all’Agenzia delle Entrate informazioni relative a fatti che possono costituire reato (può trattarsi ...
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