L’omesso CNM non «travolge» le perdite
La Regionale di Milano sancisce, inoltre, l’applicabilità della sola sanzione fissa di 250 euro
Diverse volte ci siamo soffermati sugli effetti extrasanzionatori dell’omessa dichiarazione dei redditi: basti pensare all’annosa questione relativa alla possibilità di riportare a nuovo e di compensare un credito d’imposta derivante da una precedente dichiarazione omessa, o ritenuta tale siccome trasmessa oltre il periodo di tolleranza dei novanta giorni (su cui, peraltro, a breve potrebbe intervenire una sentenza delle Sezioni Unite).
Il tutto si complica quando la dichiarazione omessa è il modello CNM, quindi nelle ipotesi in cui si è nell’ambito del consolidalo fiscale.
La tassazione consolidata di cui agli artt. 117 ss. del TUIR comporta la determinazione di un reddito complessivo globale, imputabile alla consolidante, e il sorgere di un unico debito tributario, che ...
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