Contraddittorio imposto dalle Sezioni Unite di difficile attuazione
Nei casi ove il confronto è dovuto, mancano parametri precisi per appurare quando il precetto è rispettato
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 24823 dello scorso 9 dicembre, ha affermato che, nelle c.d. “indagini a tavolino”, l’ente impositore non ha alcun obbligo di instaurare il preventivo contraddittorio con il contribuente, salvo la legge lo preveda espressamente (pensiamo al caso del redditometro, degli studi di settore e dell’abuso del diritto).
Ciò, tuttavia, non vale per l’IVA (tributo “armonizzato”), ove il diritto al contraddittorio discende dai principi comunitari; se esso viene omesso, la nullità dell’atto non si verifica sempre, ma solo se e nella misura in cui il contribuente sia in grado di dimostrare che, se il confronto fosse stato attuato, oggettivamente, l’esito del procedimento avrebbe potuto essere
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