Cassazione «confusa» su indirizzo e domicilio fiscale
Il legislatore ha diviso nettamente i due concetti, dicendo quando la variazione ha effetto ai fini della notifica
Sovente si assiste a confusioni tra il concetto di “indirizzo” e quello di “domicilio fiscale”, istituti che, solo sotto certi aspetti, risultano sovrapponibili.
Infatti, per effetto dell’art. 58 del DPR 600/73, ogni contribuente è domiciliato in un Comune dello Stato, e questo coincide, di norma, con quello in cui la persona fisica ha la residenza anagrafica o la persona giuridica ha la sede legale.
Ciò ha rilevanza sia per individuare, ex art. 31 del DPR 600/73, l’ufficio competente per l’accertamento, sia per delineare il luogo di ubicazione del contribuente.
L’indirizzo, invece, è il luogo dove vanno eseguite le notifiche (art. 60 del DPR 600/73).
Il legislatore ha sancito che le variazioni di indirizzo operano decorsi trenta giorni dalla
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