Mutamento di mansioni legittimo col mantenimento di categoria e livello
Riguardo all’esercizio dello jus variandi, con il DLgs. 81/2015 c’è stato il superamento del criterio dell’equivalenza tra mansioni
La giurisprudenza di legittimità ha fatto costante applicazione dell’orientamento secondo cui, ai fini del legittimo esercizio dello jus variandi datoriale, è necessario rispettare il criterio dell’equivalenza tra le nuove mansioni e le ultime svolte. Questo criterio era desumibile dall’art. 2103 c.c. nella versione antecedente alle modifiche apportate dall’art. 3 del DLgs. 81/2015 e consentiva all’imprenditore la modifica unilaterale delle mansioni assegnate al lavoratore, a condizione che si trattasse di mansioni “equivalenti”:
- sia formalmente, in quanto appartenenti al medesimo livello di inquadramento e aventi, nella loro oggettività, pari contenuto professionale;
- sia sostanzialmente, in quanto atte a garantire la salvaguardia della professionalità
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