Indetraibilità assoluta dell’IVA sui fabbricati accatastati come abitativi
La preclusione non opera solo per le imprese di costruzione di detti immobili
La Cassazione, con la sentenza n. 6883 depositata ieri, ha stabilito il principio secondo cui le disposizioni di cui all’art. 19-bis1, lett. i) del DPR 633/72 precludono, in maniera assoluta, la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di fabbricati accatastati come abitativi, salvo che l’acquirente non sia un’impresa che ha per oggetto esclusivo o principale la costruzione dei predetti fabbricati.
La fattispecie oggetto di giudizio trae origine da un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto un credito IVA, chiesto a rimborso, derivante dall’acquisto di un immobile ad uso abitativo (una villa), in quanto il bene non può considerarsi strumentale all’attività dell’acquirente, poiché diversa da quella per la quale
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