Il rigetto dell’appello tributario raddoppia il contributo unificato
La Regionale di Milano ritiene applicabile il comma 1-quater dell’art. 13 del DPR 115/2002
La L. 228/2012 ha introdotto il comma 1-quater nell’art. 13 del DPR 115/2002, secondo cui: “quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
A ridosso dell’entrata in vigore della norma, ci si è subito interrogati sulla sua applicabilità al processo tributario, e molti interpreti erano giunti alla conclusione negativa, sulla ...
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