I sindaci verso una responsabilità «per quote»
La giurisprudenza sta cambiando orientamento, optando per la ripartizione tra coobbligati anche con responsabilità solidale
Ai sensi dell’art. 2407 comma 2 c.c., i membri del collegio sindacale sono civilmente “responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”.
Bisogna aggiungere che, oltre che solidale, la responsabilità dei membri del collegio sindacale risulta “illimitata”, nel senso che, a ciascun membro dell’organo di controllo, la società e i creditori, in genere attraverso il curatore fallimentare, possono richiedere l’intero danno addebitabile agli organi gestori e di controllo, di norma attualmente calcolato non sulla base del metodo estremamente spannometrico del deficit fallimentare, diventato ormai residuale (cfr. ...
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