Committente obbligato in solido escluso dal Fondo di Garanzia INPS
Secondo la Cassazione, egli presta una garanzia in affiancamento alla posizione debitoria dell’obbligato principale e a vantaggio del lavoratore
La tutela del Fondo di Garanzia, istituito presso l’INPS per la corresponsione al lavoratore, in luogo del datore di lavoro insolvente, del TFR e delle ultime tre mensilità, non opera nei confronti del committente obbligato in solido, ex art. 29, comma 2 del DLgs. 276/2003, al pagamento delle retribuzioni al personale dell’appaltatore impiegato nell’appalto. Tale soggetto non può, infatti, essere considerato un “avente diritto” del lavoratore.
È questo uno dei principi affermati dalla Cassazione nella sentenza n. 10543 del 20 maggio 2016, in materia di responsabilità solidale negli appalti.
In tale ambito, lo strumento utilizzato per tutelare i lavoratori, preservandoli dal rischio dell’inadempimento del datore di lavoro, consiste, infatti, nell’individuazione ...
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