Per l’edificabilità dei terreni non rilevano le delibere precedenti al PGT
Anche se idonee a far lievitare il valore venale dell’area, sono meri atti prodromici privi di effetti giuridicamente rilevanti nell’iter urbanistico
In anni passati si è generato un significativo contenzioso tributario afferente la tassabilità IRPEF derivante dalla cessione di terreni “in procinto” di divenire edificabili: più in particolare, la conflittualità nasceva dall’incertezza nello stabilire, dal punto di vista fiscale, il momento dal quale si veniva a creare il presupposto per l’edificabilità e, di conseguenza, per la tassazione.
Attraverso l’emanazione dell’art. 36, comma 2 del DL n. 223/2006, è stato definito che ai fini delle imposte sui redditi (nonché dell’IVA, dell’imposta di registro e dell’allora vigente ICI) un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, e ciò indipendentemente
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