Requisito dimensionale riferito alla sola sede italiana per il licenziamento
Secondo la Cassazione, la sede secondaria in Italia di una società costituita all’estero ha una propria autonoma rilevanza
Con la sentenza n. 19557, pubblicata ieri, la Suprema Corte, nel giudicare sulla legittimità del licenziamento di una dipendente che prestava la sua attività lavorativa in Italia a favore di una società olandese, si è pronunciata su due interessanti questioni, l’una attinente alla valutazione del requisito dimensionale in riferimento alla sola sede italiana, escludendo che assumano rilievo i dipendenti occupati al di fuori del nostro Paese, l’altra relativa alla possibilità, nell’ambito di un procedimento disciplinato dall’art. 1 della L. 92/2012 (c.d. “rito Fornero”), di pronunciarsi sull’indennizzo dovuto in caso di illegittimità del licenziamento, una volta esclusa l’applicazione dell’art. 18 dello L. 300/1970.
In merito alla rilevanza, ...
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