Costi da reato recuperabili solo se strumentali ad attività illecite
Il principio della Corte di Cassazione non è circoscritto all’ipotesi della fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti
Una delle contestazioni alla base del recupero dei costi riguarda la loro provenienza da delitto non colposo, ipotesi disciplinata dall’art. 14 comma 4-bis della L. 537/93.
La versione attuale della norma stabilisce che i costi e le spese possono essere disconosciuti unicamente se “direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo”.
Prima del DL 16/2012, detto articolo, invece, sanciva che “non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti”.
Dunque, mentre nel sistema pregresso il recupero poteva riguardare ogni reato (delitto o contravvenzione), ed era sufficiente che il costo fosse
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