Presunzione di distribuzione degli utili per l’ente associativo senza rendiconto
Non è supportabile la tesi che prescinde del tutto dal rispetto dei requisiti formali di legge
La Suprema Corte, con la pronuncia n. 22187/2016, ritorna sulla questione relativa al soggetto su cui incombe l’onere della prova in tema di agevolazioni fiscali a favore di enti associativi e sull’accertamento, a carico del giudice di merito, circa il fatto che l’attività sociale si svolga secondo le prescrizioni delle clausole statutarie, obbligatoriamente dotate di tutti i requisiti previsti dagli artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/72.
In riforma del primo grado, la C.T. Reg. Molise accoglieva l’appello di un centro sociale. Per i giudici d’appello, le prestazioni di servizi e la cessione di beni inerenti l’attività istituzionale, compresa la mescita di bevande agli associati, erano attività escluse dal campo di applicazione dell’IVA, ex art. 4, commi
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