Per le questioni «respinte» serve l’appello incidentale
I giudici di Cassazione ritengono che solo per quelle «non accolte» sia sufficiente la mera riproposizione
L’art. 56 del DLgs n. 546/92 merita ampia attenzione, da parte dei protagonisti del processo tributario, poiché risulta redatto secondo contenuti che possono risultare ingannevoli e quindi comportare esiti processuali indesiderati. Va opportunamente rammentato che la formula di tale disposizione indica testualmente che “Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s’intendono rinunciate”.
In particolare, è la locuzione “non accolte” che può riservare letture erronee e scelte difensive inadeguate, soprattutto in capo alla parte che risulti vittoriosa nel giudizio di primo grado; in questo caso deve, infatti, tenersi debitamente conto se – oltre i motivi ritenuti meritevoli
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