Nell’ennesimo adempimento si nasconde una de-semplificazione ingiustificata
Caro Direttore,
oggi con sei giorni di ritardo dalla sua pubblicazione mi sono trovato a leggere il contenuto della circolare n. 1 del del 7 febbraio 2017, con cui l’Agenzia delle Entrate ci ha dato il “Buon Anno”.
L’ho letta e riletta, incredulo di ciò che era scritto al paragrafo 4, speravo di aver letto male, non credevo ai miei occhi, ma purtroppo temo che non sia così.
La circolare tratta i “primi chiarimenti” connessi al nuovo adempimento vigente dal 2017 “Trasmissione telematica all’Agenzia entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute” e prescrive testualmente (§ 4, lett. c):
“Documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita - Indicazione dei dati analitici delle singole fatture
L’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/2015 e le regole tecniche definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 stabiliscono che le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute. Tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a euro 300,00 per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695): conseguentemente, anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura”.
Orbene, l’Agenzia pretende che siano trasmessi tutti i dati delle fatture anche con riferimento a quelle che vengono eventualmente contabilizzate all’interno del “documento riepilogativo” di cui al DPR 695/1996, rendendo praticamente inutile l’utilizzo di una modalità di contabilizzazione che va avanti da oltre 20 anni e che aveva veramente semplificato.
Mi pare evidente che tale aggravio di operatività, posto in capo a chi deve predisporre il nuovo adempimento dichiarativo, sia oltremodo oneroso e ingiustificato!
Mi riferisco in particolare al caso di attività come quelle mediche che fanno ampio uso del documento riepilogativo, riducendo così il numero delle registrazioni necessarie alla contabilizzazione dei propri documenti di ricavo e che, per di più, sono già obbligati a inviare mensilmente i dati delle fatture al Sistema TS.
Da parte mia, ritengo che si dovrebbe chiedere l’immediato annullamento di tale assurda pretesa. Almeno con riferimento alle fatture che sono emesse in regime di esenzione d’imposta ex art. 10 dai soggetti che sono esonerati dall’invio del modello IVA.
Diversamente, mi chiedo quale sia il senso di un simile obbligo per chi, operando in esenzione d’imposta, non fa e non può fare alcuna evasione di IVA.
Non è stato già sufficiente aver reso una comunicazione che era annuale in trimestrale e l’aver aggiunto un’ulteriore comunicazione trimestrale relativa alle liquidazioni IVA?
A mio avviso l’Agenzia sta nascondendo dentro l’onere dell’ennesimo adempimento una de-semplificazione ingiustificata!
Forse, si tratta dell’ennesimo adempimento che si inserisce in un più ampio disegno che il nostro Stato sta mettendo in piedi: poter fare controlli automatizzati “a tavolino”, con il contribuente obbligato a fornirgli il lavoro bello e pronto!
Giuseppe Burgio
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento
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