Per la sottrazione fraudolenta non rileva l’errore sul debito tributario
Non può essere una scusante il fatto che il debito non fosse ancora stato accertato nell’esatto ammontare, a maggior ragione con reato di pericolo
Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte si configura quando un soggetto pone in essere degli artifici volti ad impedire od ostacolare la riscossione coattiva da parte dell’Erario.
Più precisamente, il comma 1 dell’art. 11 del DLgs. 74/2000 – come riformulato dalla L. 122/2010 – prevede che sia punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, di ammontare complessivo superiore a 50.000 euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Non sempre di facile interpretazione è la ...
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