La solidarietà salva il coobbligato dall’iscrizione dell’ipoteca
Rileva la dilazione delle somme iscritte a ruolo ottenuta dal coobbligato
La pronuncia della Commissione provinciale di Treviso (n. 129 del 2017) sancisce il principio in base al quale, in presenza di una rateazione ottenuta da un obbligato in solido, l’agente della riscossione non può iscrivere l’ipoteca sui beni di un altro coobbligato.
Tale principio si coordina con l’art. 19 del DPR n. 602 del 1973 in tema di “dilazione del pagamento”.
Il comma 1-quater della disposizione citata, infatti, prevede espressamente che l’agente della riscossione possa iscrivere l’ipoteca di cui all’art. 77 o il fermo di cui all’art. 86 del medesimo decreto, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta stessa, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3 (mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate ...
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