Legittimo il tetto di 700.000 euro per le compensazioni IVA
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue riconoscendo che dev’essere garantita la tempestiva erogazione dei rimborsi IVA
Il limite di 700.000 euro (elevato a 1.000.000 di euro per i subappaltatori edili) previsto dalla normativa fiscale nazionale per la compensazione “orizzontale” dei crediti tributari è legittimo anche qualora la compensazione abbia ad oggetto crediti IVA.
Lo ha sancito la Corte di Giustizia dell’Unione europea con sentenza di ieri, 16 marzo 2017, relativa alla causa C-211/16, affermando la compatibilità dell’art. 34 comma 1 della L. 388/2000 con le disposizioni della direttiva 2006/112/CE in materia di IVA.
Il menzionato art. 34 comma 1 della L. 388/2000 limita ad un importo massimo di 700.000 euro per ciascun anno solare:
- l’utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali e contributivi, mediante F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. ...
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