Certificazione di registrazione nel Registro Pubblico Generale senza bollo
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che tale imposta, su quel documento, è già stata pagata al momento della dichiarazione di deposito dell’opera
La certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro Pubblico Generale (RPG) di cui all’art. 103 della L. 22 aprile 1941 n. 633 (legge sul diritto d’autore) non va soggetta all’imposta di bollo, atteso che tale imposta è già stata applicata, sul medesimo documento, al momento delle dichiarazione di deposito dell’opera. Questo è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 34, pubblicata ieri.
Per comprendere di cosa si tratti, è necessario fare riferimento all’art. 103 della L. 633/41, ovvero la legge sul diritto d’autore. Tale norma prevede, infatti, l’istituzione di un “registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge”.
L’inserimento delle opere nel Registro ...
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