Nel fallimento esdebitazione anche per l’IVA
La procedura è soggetta a condizioni rigorose che offrono garanzie per la riscossione del credito, non è aiuto di Stato
Il diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che non è impedita l’eventualità che i debiti da imposta sul valore aggiunto siano dichiarati inesigibili in applicazione di una normativa nazionale che prevede una procedura di esdebitazione, mediante la quale un giudice può, in presenza di specifici presupposti, dichiarare inesigibili le passività di una persona fisica non liquidati in esito al proprio fallimento.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue, con la sentenza di ieri, con riferimento alla causa C-493/15, su domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dalla Corte di Cassazione, con ordinanza del 6 maggio 2015. Tale istanza, avente ad oggetto l’interpretazione dell’art. 4, par. 3 del TUE e degli artt. 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio,
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