Nel perfezionamento passivo con merci equivalenti, IVA sul valore pieno
Poiché lo scarico della temporanea esportazione avviene per equivalenza, non si può usufruire dell’agevolazione ex art. 69 comma 2 del DPR 633/72
Il perfezionamento passivo costituisce un regime speciale doganale attraverso il quale è possibile esportare temporaneamente fuori dal territorio doganale Ue merci unionali al fine di sottoporre le stesse a lavorazione, riparazione o comunque perfezionamento. I beni (c.d. prodotti compensatori) vengono successivamente reintrodotti in Italia in esenzione totale o parziale dai dazi doganali, entro il termine fissato dall’Autorità doganale che ha rilasciato l’autorizzazione.
Per quanto concerne l’IVA, l’esportazione temporanea di beni effettuata in regime di perfezionamento passivo non configura una cessione all’esportazione non imponibile ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72, poiché tali beni non sono oggetto di cessione ma rimangono di proprietà dell’esportatore
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