Ridotte le soglie per l’apposizione del visto di conformità
Scende a 5.000 euro il tetto oltre il quale la compensazione orizzontale dei crediti per dirette, IRAP e IVA richiede il visto
Il DL 24 aprile 2017 n. 50 (c.d. “manovra correttiva”) prevede l’inasprimento dei vincoli all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale), nonché la modifica delle modalità con le quali le stesse compensazioni potranno essere realizzate dai soggetti titolari di partita IVA.
Sotto il primo profilo, attraverso la modifica dell’art. 1 comma 574 della L. 147/2013, viene prevista la riduzione, da 15.000 a 5.000 euro, della soglia oltre la quale l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti per imposte dirette e IRAP è subordinato all’apposizione del visto di conformità (ex art. 35 comma 1 lett. a) del DLgs. 241/97).
Detto intervento normativo riguarda i crediti relativi
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