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Ridotte le soglie per l’apposizione del visto di conformità

Scende a 5.000 euro il tetto oltre il quale la compensazione orizzontale dei crediti per dirette, IRAP e IVA richiede il visto

/ Massimo NEGRO e Simone SUMA

Giovedì, 27 aprile 2017

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Il DL 24 aprile 2017 n. 50 (c.d. “manovra correttiva”) prevede l’inasprimento dei vincoli all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale), nonché la modifica delle modalità con le quali le stesse compensazioni potranno essere realizzate dai soggetti titolari di partita IVA.

Sotto il primo profilo, attraverso la modifica dell’art. 1 comma 574 della L. 147/2013, viene prevista la riduzione, da 15.000 a 5.000 euro, della soglia oltre la quale l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti per imposte dirette e IRAP è subordinato all’apposizione del visto di conformità (ex art. 35 comma 1 lett. a) del DLgs. 241/97).
Detto intervento normativo riguarda i crediti relativi

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