ACCEDI
Martedì, 17 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Raddoppio del contributo unificato alla Corte Costituzionale

L’intento della disposizione è sì di scoraggiare le impugnazioni pretestuose, ma solo quelle proposte dal contribuente

/ Alfio CISSELLO

Giovedì, 13 aprile 2017

x
STAMPA

download PDF download PDF

L’art. 13 comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dalla L. 228/2012, stabilisce: “quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

Nonostante la diversa opinione del Ministero dell’Economia e delle finanze resa nel corso di Telefisco 2016, parte della giurisprudenza tributaria ritiene applicabile tale norma anche al contenzioso ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU