Raddoppio del contributo unificato alla Corte Costituzionale
L’intento della disposizione è sì di scoraggiare le impugnazioni pretestuose, ma solo quelle proposte dal contribuente
L’art. 13 comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dalla L. 228/2012, stabilisce: “quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Nonostante la diversa opinione del Ministero dell’Economia e delle finanze resa nel corso di Telefisco 2016, parte della giurisprudenza tributaria ritiene applicabile tale norma anche al contenzioso ...
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