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Tenuta fraudolenta di scritture contabili alternativa all’occultamento

Se viene contestata la fisica sottrazione delle scritture contabili non può essere addebitata anche la fraudolenta tenuta delle stesse

/ Stefano COMELLINI

Sabato, 15 aprile 2017

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La Cassazione, con la sentenza n. 18634 depositata ieri, ha affermato che le distinte condotte di occultamento delle scritture contabili e di irregolare tenuta delle stesse costituiscono due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale del tutto autonome e prospettabili in via alternativa, posto che qualora venga contestata la materiale sottrazione delle scritture contabili non può contestualmente essere addebitata anche la fraudolenta tenuta delle stesse.

È bene ricordare che per l’art. 216 comma 1 n. 2 della L. fall. la bancarotta fraudolenta documentale consiste nella sottrazione, distruzione, falsificazione, in tutto o in parte, dei libri e delle altre scritture contabili ovvero della loro tenuta in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari del

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