Tenuta fraudolenta di scritture contabili alternativa all’occultamento
Se viene contestata la fisica sottrazione delle scritture contabili non può essere addebitata anche la fraudolenta tenuta delle stesse
La Cassazione, con la sentenza n. 18634 depositata ieri, ha affermato che le distinte condotte di occultamento delle scritture contabili e di irregolare tenuta delle stesse costituiscono due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale del tutto autonome e prospettabili in via alternativa, posto che qualora venga contestata la materiale sottrazione delle scritture contabili non può contestualmente essere addebitata anche la fraudolenta tenuta delle stesse.
È bene ricordare che per l’art. 216 comma 1 n. 2 della L. fall. la bancarotta fraudolenta documentale consiste nella sottrazione, distruzione, falsificazione, in tutto o in parte, dei libri e delle altre scritture contabili ovvero della loro tenuta in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari del
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