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OPINIONI

Assetto dei controlli nelle srl con sistema opzionale o vincolante

L’atto costitutivo può assegnare all’assemblea la possibilità di nomina o disporre espressamente a chi attribuire la funzione di vigilanza e revisione

/ Raffaele MARCELLO

Sabato, 15 aprile 2017

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Pubblichiamo l’intervento di Raffaele Marcello, Consigliere del CNDCEC con delega alla Revisione Legale e al Sistema di amministrazione e controllo.

Ho letto su Eutekne.info le conclusioni cui è pervenuto il Comitato dei notai della Campania in materia di controlli nella srl (si veda “Srl anche senza organo di controllo sulla gestione” del 13 aprile). La questione è stata ampiamente dibattuta dalla dottrina notarile; ne sono conferma le numerose massime redatte o dai Consigli del distretto notarile ovvero dei Comitati interregionali dei Consigli notarili per tramite delle commissioni di studio che sono deputate all’emanazione degli orientamenti in materia societaria.
Nonostante l’autorevolezza delle citate fonti e nonostante l’importante ruolo che esse rivestono nell’indicazione di prassi virtuose per la redazione degli statuti, non può essere sottaciuta la circostanza che, in non rare occasioni, le commissioni o i consigli distrettuali addivengono a soluzioni non univoche.

Non è il caso in questa sede di riproporre le differenti letture rese dalla dottrina notarile sull’ambito applicativo dell’art. 2477 c.c., perché ciò rischierebbe di rappresentare l’“oggetto esclusivo” del mio intervento. Mi permetto però di segnalare le massime del Consiglio notarile di Roma e del Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie, non perfettamente allineate a quella campana e per le quali, nelle ipotesi in cui scatta l’obbligo di nomina di cui al vigente terzo comma dell’art. 2477 c.c., la società è sottoposta sia al controllo sulla gestione, sia alla revisione legale.

Ad ogni buon conto, le massime chiariscono che al revisore legale si applicano unicamente le disposizioni previste dal DLgs. n. 39/2010, essendogli ex lege preclusa qualsiasi attività di vigilanza relativa alla gestione ex artt. 2403 e ss. c.c.
Orbene, le differenti tesi elaborate dalla dottrina notarile non centrano appieno la problematiche che i continui rimaneggiamenti operati sull’art. 2477 c.c. hanno creato a professionisti e studiosi. Sono gli stessi notai, infatti, che auspicano prudenza e molta attenzione nel confezionamento delle clausole, sottolineando l’opportunità che l’autonomia statutaria intervenga quantomeno a prevedere espressamente l’attribuzione della revisione legale all’organo di controllo.

Senza alcuna pretesa di esaustività, è allora il caso di riportare anche la tesi del nostro Consiglio nazionale, che su tali aspetti è più volte intervenuto a partire dal 2012, nell’assoluta consapevolezza che il testo dell’art. 2477 c.c. non si distingue certo per chiarezza e cognizione nelle scelte di tecnica legislativa.
Facendo leva anche sulla rubrica della norma che non a caso pone l’accento su “Sindaco e revisione legale”, mi limito a riportare la tesi sostenuta nel documento Linee guida per il sindaco unico (dicembre 2015), dove si è tentato di dipanare molti dei dubbi sorti in merito all’ambito di applicazione delle disposizioni. Le conclusioni cui si è pervenuti, nel solco degli studi elaborati dalla dottrina più autorevole, possono essere così sintetizzate.

L’art. 2477 c.c. consente ai soci di srl di nominare:
- un sindaco unico;
- il collegio sindacale;
- il revisore legale.
La scelta del soggetto deputato ai controlli determina la possibilità da parte dei soci di scegliere il sistema dei controlli cui assoggettare la società, vale a dire:
- vigilanza sulla gestione ex art. 2403 c.c. e funzione di revisione legale ex art. 14 del DLgs. n. 39/2010 cumulativamente affidate all’organo di controllo;
- esclusiva funzione di revisione legale ex art. 14 del DLgs. n. 39/2010 affidata all’incaricato della revisione legale.
Residua la possibilità di adottare un assetto dei controlli maggiormente articolato, nominando sia l’organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) sia il revisore esterno e, fuori dai casi di nomina obbligatoria, di non nominare alcun controllore.

L’atto costitutivo può adottare un sistema “vincolante”, disponendo espressamente che la funzione di vigilanza ex art. 2403 c.c. e quella di revisione legale dei conti ex artt. 14 ss. del DLgs. n. 39/2010 siano attribuite all’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) oppure che la revisione legale sia attribuita al revisore legale.
Del pari, l’atto costitutivo può adottare un sistema “opzionale” per la scelta dell’assetto dei controlli, assegnando all’assemblea dei soci la possibilità di nominare un organo di controllo e, in sede di conferimento dell’incarico, la scelta del soggetto al quale affidare, di volta in volta, la funzione di controllo e/o quella di revisione legale.
Se l’atto costitutivo nulla dispone ovvero si limita a rimandare alle vigenti disposizioni di legge, l’assemblea può nominare un sindaco unico o un revisore.
Nel caso in cui sia prevista la nomina dell’organo di controllo, ma non siano fornite indicazioni sulla sua composizione, sarà nominato un sindaco unico, come peraltro si evince anche dal primo comma dell’art. 2477 c.c. Se i soci intendono optare, in caso sia di controlli obbligatori sia di quelli facoltativi, per la nomina dell’organo di controllo collegiale, tale scelta dovrà essere comunque contemplata in un’apposita clausola statutaria.

Mi siano consentite due ulteriori precisazioni.
Occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 16, secondo comma del DLgs. n. 39/2010, è esclusa la possibilità di affidare al sindaco unico o al collegio sindacale la revisione legale dei conti nei casi in cui la srl sia un ente di interesse pubblico, sia controllata da enti di interesse pubblico, controlli enti di interesse pubblico o sia sottoposta con questi ultimi a comune controllo. In questi casi le srl devono provvedere anche alla nomina dell’incaricato della revisione legale per esercitare la relativa attività.

Infine, vorrei sgombrare il campo da possibili equivoci interpretativi in merito all’organo di controllo nelle srl tenute alla redazione del bilancio consolidato.
L’attuale formulazione dell’art. 2477 c.c. chiarisce definitivamente che in queste società può essere nominato il collegio sindacale, l’organo di controllo monocratico o il revisore, stabilendo implicitamente che anche il collegio o il sindaco unico può esercitare la revisione legale del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, come impone l’art. 41 del DLgs. n. 127/1991, come modificato dall’art. 38, secondo comma del DLgs. 39/2010, senza che la società proceda alla nomina del revisore esterno.

Peraltro, l’obbligo di affidamento all’esterno dell’incarico di revisione legale dei conti offrirebbe spazio a eventuali analogie con la disciplina della spa che, in concreto, comporterebbero per le società di piccole o medie dimensioni un aumento dei costi e degli oneri relativi ai controlli societari, con buona pace delle esigenze di semplificazione che hanno originato le modifiche dell’art. 2477 c.c. su cui si sta ragionando.
L’attuale disciplina del sistema dei controlli della srl, per come descritta dal legislatore e ricostruita nelle nostre Linee guida, sembra essere connotata da specialità rispetto a quella della spa tenuta alla redazione del consolidato.

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