Occultamento e distruzione al bivio tra uno o più reati
Differenti le soluzioni prospettate sia in relazione alla medesima documentazione che con riguardo a documentazione differente
Ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 74/2000, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, ovvero di consentire l’evasione a terzi, “occulta” o “distrugge”, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
Rilevano, quindi, due condotte: la distruzione, di natura istantanea, che può concretarsi nella eliminazione del supporto cartaceo o nell’apposizione di cancellature o abrasioni; l’occultamento, consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi ...
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