Split payment con esigibilità anticipata alla registrazione della fattura
Con il recente DM il nuovo criterio si aggiunge a quelli di pagamento del corrispettivo e di ricevimento della fattura
In base alle nuove disposizioni in materia di split payment, le Pubbliche Amministrazioni e le società soggette alla speciale disciplina possono scegliere di far coincidere il momento di esigibilità dell’IVA non più soltanto con il momento del pagamento del corrispettivo o con il momento di ricezione della fattura (se anteriore al pagamento), ma anche, in alternativa, con il momento di registrazione della fattura (anche in questo caso solo se avviene prima del pagamento).
Lo prevede il DM 27 giugno 2017, modificando l’art. 3 comma 2 del DM 23 gennaio 2015 in tema di esigibilità dell’imposta per operazioni effettuate con il meccanismo dello split payment.
La possibilità di anticipare l’esigibilità dell’IVA al momento di registrazione della fattura ha il fine di agevolare ...
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