Diffusione della musica senza licenza penalmente sanzionabile
Per effetto dell’interpretazione della Cassazione, potrebbe integrare il reato qualunque diffusione in luoghi non privati o comunque destinata a terzi
La diffusione della musica in locali accessibili al pubblico è subordinata a rigide regole di diritto d’autore tutelate anche a livello penale.
L’art. 171 comma 1 lett. a) della L. 633/1941 sanziona penalmente chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana.
In altre parole, può assumere rilievo penale la fruizione di un’opera tutelata dal diritto d’autore quando non sia preceduta dall’acquisizione di un titolo, costituito dalla c.d. licenza, che ne ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41