Antiriciclaggio con favor rei ma senza certezze sull’obbligo di conservazione
Anche la circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza non fornisce indicazioni sul corretto adempimento di tale obbligo
Con l’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di antiriciclaggio (4 luglio 2017) si applica il principio del “favor rei” e non sono più sanzionabili le violazioni di omessa registrazione, omessa istituzione dell’Archivio unico informatico ed omessa istituzione del registro della clientela.
A precisarlo è la circolare 7 luglio 2017 n. 210557 del Comando Generale della Guardia di Finanza, che, però, non si sofferma sul come assicurare il corretto adempimento dell’attuale obbligo di conservazione.
In tema di sanzioni amministrative vige, in assenza di differenti indicazioni normative, il principio c.d. tempus regit actum (cfr. Cass. n. 4114/2016, Cass. SS.UU. n. 14374/2012 e Cass. n. 15314/2010). Vale a dire che, in presenza di una violazione normativa,
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