Obbligatoria la quattordicesima se prevista dal contratto collettivo
La maturazione solitamente avviene in 12 ratei mensili che partono dal 1° luglio e terminano il 30 giugno dell’anno successivo
Alcuni contratti collettivi prevedono per i dipendenti l’erogazione della quattordicesima mensilità, una seconda mensilità aggiuntiva oltre alla tredicesima.
La quattordicesima solitamente viene erogata assieme alla mensilità di giugno o, comunque, prima delle ferie estive collettive: per questo è nota anche come premio ferie o gratifica feriale.
Non essendo prevista dalla legge, la sua disciplina è contenuta nei contratti collettivi che la prevedono, ma trattandosi di un istituto a favore del dipendente, che offre un vantaggio ulteriore, può essere prevista anche da un contratto collettivo territoriale o aziendale, ovvero essere riconosciuta direttamente dal datore di lavoro, in base al contratto individuale.
Se prevista dal contratto collettivo, ad ogni modo, la quattordicesima non è facoltativa,
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