I costi sono inerenti al fabbricato anche se non pagati
Ai fini della determinazione della plusvalenza da cessione di immobili, il «principio di cassa» vale solo per i corrispettivi percepiti
La vendita di un fabbricato da parte di una persona fisica effettuata entro cinque anni dall’acquisto genera un reddito diverso (plusvalenza) imponibile che equivale alla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto (art. 68 comma 1 del TUIR).
L’art. 68 comma 1 del TUIR stabilisce testualmente che: “le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo”.
Al fine dell’imputazione al periodo d’imposta delle plusvalenze, la norma in esame assume come momento rilevante ...
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