Chiusura del fallimento in pendenza di giudizio con effetti sulla fiscalità
L’esito della lite comporta una successiva dichiarazione dei redditi e il differimento dei termini per la nota di variazione IVA
L’art. 118 comma 2 del RD 267/42, così come modificato dal DL 83/2015, stabilisce che la chiusura del fallimento per compiuta ripartizione finale dell’attivo non è impedita dalla pendenza di giudizi, in quanto il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell’art. 43 L. Fall. La norma precisa altresì che, dopo la chiusura del fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti formano oggetto di un riparto supplementare tra i creditori, secondo le modalità disposte dal Tribunale con il decreto di chiusura della procedura (art. 119 L. Fall.).
Tali disposizioni devono essere coordinate con quelle di natura fiscale, in particolare con
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