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Sanzione per la tardiva registrazione della proroga con cedolare «scontata»

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che anche le sanzioni da 100 e 50 euro sono ravvedibili

/ Anita MAURO

Sabato, 2 settembre 2017

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Le sanzioni di 50 e 100 euro, applicabili in caso di mancata comunicazione della proroga (anche tacita) o della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca, sono ravvedibili. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 115 di ieri.

È bene rammentare che l’art. 7-quater, comma 24 del DL n. 193/2016 (conv. L. n. 225/2016) ha modificato l’art. 3 comma 3 del DLgs. 23/2011, in tema di cedolare secca sulle locazioni abitative, prevedendo che:
- la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione non comporta la perdita dell’imposizione sostitutiva, purché il contraente tenga un comportamento coerente con la volontà di mantenere l’opzione (non pagando l’imposta di registro, effettuando i versamenti della cedolare e dichiarando ...

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