Importo mensile dell’assegno di incollocabilità e delle prestazioni per danno biologico riconfermato
Con le circolari nn. 39 e 40 del 27 settembre 2017, l’INAIL ha reso noti gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale e dell’importo mensile dell’assegno di incollocabilità, ossia la prestazione economica erogata mensilmente agli invalidi per infortunio o malattia professionale, titolari di rendita diretta in presenza di determinati requisiti, che si trovino nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria.
In particolare, con riferimento agli indennizzi del danno biologico, si ricorda che la L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), con effetto dall’anno 2016, ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica, stabilendo che, a decorrere dal 1° luglio di ogni anno, gli importi erogati dall’Istituto ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 38/2000, siano rivalutati, con apposito DM, sulla base della variazione dell’indice ISTAT accertata rispetto all’anno precedente.
Per l’anno 2016, tale variazione è risultata pari a -0,1%, ma la stessa L. 208/2015 ha disposto che, per le prestazioni previdenziali e assistenziali, la percentuale di adeguamento non possa mai essere inferiore a zero (c.d. “norma di salvaguardia”). Alla luce di ciò, il DM 4 luglio 2017 ha confermato, per il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, la validità degli importi delle predette prestazioni economiche vigenti al 1° luglio 2016.
Analogamente, anche l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità resta confermato, a decorrere dal 1° luglio 2017, nella misura di 256,39 euro, già vigente dal 1° luglio 2016.
Infatti, anche per le prestazioni previdenziali e assistenziali, la “norma di salvaguardia” dispone che la percentuale di adeguamento non possa mai essere inferiore a zero.
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