Sospesi gli adempimenti tributari nei territori del livornese colpiti dall’alluvione
L’art. 2, commi 1-5 del DL 16 ottobre 2017 n. 148 contiene disposizioni finalizzate a sospendere gli obblighi tributari e contributivi per coloro che sono stati colpiti dall’alluvione che il 9 settembre scorso ha colpito il territorio livornese.
In particolare, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’art. 29 del DL 78/2010, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018 per:
- le persone fisiche, che alla data del 9 settembre 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (nella provincia di Livorno),
- i soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa, nei summenzionati Comuni.
Limitatamente al Comune di Livorno, il contribuente che intende fruire della sospensione deve fare un’apposita richiesta, dichiarando l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, che deve essere trasmessa agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
La sospensione dei termini stabilita dal DL 148/2017, tuttavia, non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta.
In caso di impossibilità dei sostituti a effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l’art. 6 comma 5 del DLgs. 472/97, secondo cui “non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”. Gli adempimenti e i versamenti che sono oggetto della sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41