ACCEDI
Mercoledì, 2 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Obbligo di invio dei registri di esposizione ad agenti cancerogeni e biologici con due modalità

/ REDAZIONE

Martedì, 17 ottobre 2017

x
STAMPA

Con la circ. n. 43/2017, l’INAIL ha ricordato che, dal 12 ottobre 2017 (12 mesi dopo l’entrata in vigore del DM 25 maggio 2016 n. 183, recante le regole tecniche per il funzionamento del “SINP”), decorre, oltre alla comunicazione degli infortuni brevi a fini statistici e informativi (circ. n. 42/2017), l’acquisizione telematica dei dati contenuti nel “Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e nel “Registro di esposizione ad agenti biologici”, con corrispondente obbligo di trasmissione, in capo ai datori di lavoro, espressamente previsto e sanzionato dal legislatore nell’ambito delle disposizioni specifiche di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dai suddetti agenti (artt. 243, 260, 262, 280 e 282 del DLgs. 81/2008).

In considerazione di ciò – spiega la circolare in commento – si è provveduto a realizzare, per la trasmissione dei “Registri di esposizione”, un apposito servizio on line, disponibile, dalla predetta data del 12 ottobre, nell’apposita area del portale www.inail.it e utilizzabile, in tale prima fase, da parte dei soli datori di lavoro titolari di posizione assicurativa territoriale (PAT) e dai loro delegati, con possibilità, per il medico competente abilitato al servizio, di inserire, modificare e visualizzare i dati, ma non di effettuare la trasmissione.
Si sottolinea come l’introduzione del Registro di esposizione informatizzato rappresenti una semplificazione importante, consentendo, con un unico inserimento telematico, di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti dell’Istituto assicuratore e dell’organo di vigilanza, atteso che il Registro on line sarà immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle ASL, tramite le credenziali in loro possesso.

Con riferimento agli altri datori di lavoro, assoggettati all’obbligo in discorso ma non titolari di PAT, è, invece, prescritto l’inoltro dei dati afferenti al Registro di esposizione tramite PEC, utilizzando il modello disponibile sul sito www.inail.it, nella sezione “Moduli e modelli – Ricerca e tecnologia”, con possibilità – anche in questo caso in un’ottica semplificatoria – di procedere a un unico invio contestuale all’indirizzo dmil@postacert.inail.it e all’indirizzo di posta certificata della ASL competente sulla base dell’unità produttiva.
I dati contenuti nei Registri di esposizione cartacei trasmessi entro l’11 ottobre 2017, così come i dati dei Registri di esposizione ricevuti, dopo tale data, tramite PEC, saranno inseriti all’interno del precedente archivio informatico e resi disponibili nel Registro on line entro il mese di marzo 2018.

TORNA SU