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Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’azienda deve provare la soppressione del posto

/ REDAZIONE

Sabato, 21 ottobre 2017

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Con la sentenza n. 24882 depositata ieri, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un lavoratore impiegato come redattore, licenziato per giustificato motivo oggettivo da una società del settore editoriale che aveva dovuto ridurre il personale per operare un contenimento dei costi, a causa di uno stato di crisi aziendale.

Nell’accogliere il ricorso del lavoratore, la Suprema Corte ha affermato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo può essere considerato valido quando la posizione del lavoratore licenziato sia effettivamente venuta meno a causa della soppressione del posto, del settore o del reparto in cui lo stesso è impiegato, nonché quando il datore di lavoro provi l’impossibilità di ricollocare il lavoratore all’interno dell’impresa.

Tali elementi, tuttavia, devono essere comprovati in concreto, mentre la Corte d’Appello, nel caso di specie, aveva omesso tale verifica e aveva dichiarato legittimo il recesso ritenendo erroneamente che lo stato di crisi aziendale su cui era fondato potesse essere provato solo dal decreto che, in precedenza, aveva autorizzato il trattamento di CIGS.

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