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Salve le clausole con interessi «divenuti» usurari

/ REDAZIONE

Sabato, 21 ottobre 2017

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Le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 24675/2017, hanno stabilito che, qualora il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della L. 108/1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi pattuita prima dell’entrata in vigore della L. 108/1996, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula.

Né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.

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