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Bancarotta semplice per l’amministratore di fatto che non chiede il fallimento

/ REDAZIONE

Lunedì, 30 ottobre 2017

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La Cassazione, nella sentenza n. 49014/2017, ha precisato che, ai sensi degli artt. 217 comma 1 n. 4 e 224 n. 1 del RD 267/1942, risponde di bancarotta semplice l’amministratore che aggrava il dissesto della società astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento o con altra colpa grave.
A tali fini è sufficiente che l’aggravamento costituisca il naturale esito del prolungamento dell’attività dell’impresa, di per sé considerato idoneo dalla norma incriminatrice a produrre tale esito anche solo, ad esempio, attraverso l’ulteriore accumulo dei costi ordinari di gestione.

Tale fattispecie è imputabile anche all’amministratore “di fatto”, che, in quanto gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore “di diritto”, è tenuto, altresì, in caso di inerzia di quest’ultimo, a impedire le condotte vietate riguardanti l’amministrazione della società ovvero a pretendere l’esecuzione degli adempimenti imposti dalla legge. In particolare, la suddetta istanza potrebbe essere presentata in proprio, dichiarando la propria qualità, ovvero attraverso colui che solo formalmente amministra lo società.

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