Solo il conguaglio complessivo dei redditi di lavoro dipendente esonera dalla dichiarazione
Con la sentenza n. 25581 depositata ieri, la Cassazione ha rigettato il ricorso di un contribuente che, avendo percepito esclusivamente redditi di lavoro dipendente da diversi datori di lavoro, senza che per questi fosse stato, tuttavia, operato il c.d. “conguaglio complessivo” da parte del sostituto d’imposta, aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per gli anni 2000 e 2001, ritenendo sussistenti le condizioni per l’esonero da tale obbligo.
Secondo i giudici di legittimità, è inaccettabile la tesi secondo cui la previsione dell’art. 23 comma 4 del DPR 600/73, ai sensi del quale il sostituito può chiedere al sostituto d’imposta di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente e ad essi assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti, sarebbe esclusivamente finalizzata al conguaglio di cui comma 3 del medesimo art. 23, e non rileverebbe, invece, ai fini della sussistenza o meno dell’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Ne discende che la mera titolarità dei redditi di lavoro dipendente non è sufficiente a costituire il presupposto per l’esonero dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, il quale può avvenire in presenza delle condizioni previste dall’art. 1 del DPR 600/73.
Infatti, continuano i giudici, solo la concreta effettuazione del suddetto conguaglio, e non la semplice richiesta da parte del dipendente, rende possibile stabilire e quantificare l’imposta finale dovuta sull’importo complessivo degli emolumenti percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta, tenendo conto delle detrazioni spettanti. Soltanto in virtù del “conguaglio complessivo”, quindi, l’accantonamento effettuato dal sostituto d’imposta può essere determinato in misura tale che la somma trattenuta consenta al sostituito di adempiere in modo integrale e in via definitiva ai propri obblighi tributari per quella parte di reddito assoggettata a tassazione, con conseguente attivazione dell’esonero dall’obbligo dichiarativo.
Nel caso in esame, è stata, peraltro, ritenuta insussistente la condizione di incertezza sulla portata applicativa dell’art. 1 del DPR 600/73, invocata dal contribuente: essa deve, infatti, consistere in un’oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, di individuare la norma giuridica in cui ricondurre il caso di specie, mentre resta irrilevante l’incertezza soggettiva, derivante dall’ignoranza incolpevole del diritto o dall’erronea interpretazione della normativa.
Ad avviso dei giudici, nella specie, occorre tenere conto dell’inequivocabile tenore delle disposizioni sopra richiamate, oltre che delle stesse istruzioni alla compilazione del modello 730, adottate anche negli anni di imposta presi in considerazione, in cui si afferma testualmente che: “Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha posseduto:
- solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto;
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all’ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio”.
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