Il diritto a riscuotere le riserve distribuite spetta al nudo proprietario
Secondo il Comitato Triveneto dei notai, tale diritto deve essere comunque esercitato in concorso con l’usufruttuario
Nel caso di usufrutto di azioni o quote, gli artt. 2352 e 2471-bis c.c. attribuiscono il diritto di voto all’usufruttuario, salvo diversa convenzione delle parti. Dette norme, tuttavia, non si esprimono in merito ai diritti patrimoniali connessi alla partecipazione.
È stato, dunque, dibattuto in dottrina quale fosse il soggetto legittimato, tra il nudo proprietario e l’usufruttuario, a percepire i dividendi, le riserve di utili e quelle di capitale in costanza di usufrutto.
Al riguardo, è risultata prevalente l’impostazione per la quale l’art. 981 comma 2 c.c., secondo cui l’usufruttuario “può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare”, debba essere interpretato nel senso che il soggetto beneficiario della distribuzione delle riserve di utili ...
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