La cessazione del contendere prevale sull’inammissibilità del ricorso
Vi è diversità fra la cessazione del contendere e le altre cause di estinzione, come la rinuncia agli atti
In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio prevista dall’art. 46 del DLgs. n. 546/1992, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via di autotutela dell’atto, prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti.
Questo è il principio rammentato dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 26421/2017.
La conclusione appare conforme alla circostanza che, come teoria generale, è sostanzialmente ...
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