Sulla proporzionalità delle sanzioni disciplinari decide il giudice del merito
La verifica sulla legittimità del licenziamento deve essere effettuata con un accertamento in concreto della reale entità del comportamento
Il giudizio di proporzionalità tra la violazione contestata al lavoratore e il provvedimento disciplinare adottato dal datore di lavoro si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento del lavoratore e dell’adeguatezza della sanzione ed è devoluto al giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria. È questo il consolidato principio ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 27331, depositata ieri, 17 novembre 2017.
Il caso di specie riguardava il licenziamento disciplinare intimato ad un dipendente di una concessionaria autostradale, cui era stato contestato, oltre al fatto di aver iniziato la prestazione lavorativa in ritardo e in un luogo diverso da quello assegnato, di ...
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