Tassazione separata dei premi di risultato solo per ritardi «non fisiologici»
Il ritardo può essere «fisiologico» anche oltre l’anno successivo a quello di maturazione
Le retribuzioni di risultato possono beneficiare della tassazione separata solo se il ritardo nella loro corresponsione non possa essere considerato “fisiologico”, anche se avviene oltre l’anno immediatamente successivo a quello di maturazione. È questo l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 151 di ieri, 13 dicembre, che ha analizzato l’applicazione della tassazione separata alle retribuzioni di risultato corrisposte ai lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche, ma i cui principi possono essere applicati anche ai dipendenti privati.
L’art. 17, comma 1, lett. b) del TUIR, infatti, stabilisce che sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ...
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