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Autoriciclati i proventi di associazione mafiosa realizzati ante 1° gennaio 2015

La Cassazione ribadisce l’irrilevanza della commissione dei reati presupposto prima dell’entrata in vigore della fattispecie di autoriciclaggio

/ Maurizio MEOLI

Mercoledì, 27 dicembre 2017

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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 55417/2017, si sofferma sui rapporti tra i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e di riciclaggio, reimpiego e, soprattutto, autoriciclaggio (rispettivamente, artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.).
Quest’ultima fattispecie, in particolare, è stata inserita nel codice penale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall’art. 3 comma 3 della L. 15 dicembre 2014 n. 186.

Ai sensi dell’art. 648-ter.1 c.p., si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità ...

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