L’omessa dichiarazione contributiva è reato anche senza retribuzioni
La Cassazione precisa la fattispecie prevista dall’art. 37 comma 1 della L. 689/1981
Ai fini dell’integrazione della fattispecie di omessa presentazione di dichiarazioni “contributive” (art. 37 comma 1 della L. 689/1981) non è necessaria la effettiva corresponsione della retribuzione, dal momento che il relativo presupposto è rappresentato dalla costituzione del rapporto di lavoro. A precisarlo è la Cassazione, nella sentenza n. 56077, depositata ieri.
Ai sensi dell’art. 37 comma 1 della L. 689/1981, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la
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