Per la reintegra l’insussistenza del fatto deve essere manifesta
Lo conferma la Corte di Cassazione per i casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Nell’ambito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, affinché la tutela reintegratoria disciplinata dall’art. 18 della L. 300/70 – nella versione “attenuata” di cui alla L. 92/2012 – trovi applicazione, è necessario che il fatto posto a base del licenziamento sia insussistente e che tale insussistenza sia manifesta.
Questo principio di diritto è stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 30323 depositata ieri.
Il caso in esame riguarda il licenziamento di un lavoratore alle dipendenze di un’azienda di servizi ecologici, intimato in seguito a un’interdizione prefettizia disposta nei confronti dell’azienda per il pericolo di infiltrazioni mafiose in ragione della presenza di lavoratori con precedenti penali o comunque vicini a esponenti ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41