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Prescrizione lunga per i danni da omessi versamenti

/ REDAZIONE

Venerdì, 22 dicembre 2017

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Il Tribunale di Milano, con la pronuncia n. 11037/2017, ha precisato che è da condividere l’orientamento di legittimità secondo il quale l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, pur quando esercitata dal curatore del fallimento, si prescrive nel termine di cinque anni (ex art. 2949 c.c.), con decorrenza dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale della società; termine il cui decorso rimane, peraltro, sospeso, a norma dell’art. 2941 n. 7 c.c., fino alla cessazione dell’amministratore dalla carica (così Cass. n. 24715/2015).

Al riguardo, infatti, deve farsi riferimento alla regola generale di cui all’art. 2935 c.c., secondo la quale la prescrizione, in ogni caso, “comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, cosicché, costituendo il danno un elemento della fattispecie produttiva del diritto al risarcimento e non potendo la società agire prima che il danno si sia prodotto, se ne deve concludere che l’azione sociale di responsabilità si prescrive nei cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica ovvero dal successivo momento in cui il danno si sia prodotto ed esteriorizzato (cfr. Trib. Milano 21 novembre 2012 n. 12879 e Trib. Milano 12 luglio 2017 n. 7879).

A fronte di ciò, poi, occorre considerare che il danno da maggiore esborso per sanzioni, interessi e spese derivanti dal mancato tempestivo adempimento di oneri tributari si produce ed esteriorizza non nel momento dell’omissione dei versamenti dovuti, e neppure (come invece sostenuto da Trib. Milano 12 luglio 2017 n. 7879) in quello della notifica alla società delle relative cartelle esattoriali, ma nel momento nel quale il maggior onere tributario si è effettivamente concretizzato e manifestato attraverso la notifica alla società delle ingiunzioni di pagamento relative alle predette cartelle esattoriali (circostanza che, nella specie, risultava determinante per escludere il decorso dei termini di prescrizione).

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